Una garanzia per i più deboli l’assegno sociale
A partire del 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall’assegno sociale per effetto della Legge n. 335/95 che ha istituito la nuova provvidenza. L’assegno sociale è una prestazione economica assistenziale che prescinde dal versamento di contributi e viene erogata dall’Inps in seguito alla domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La concessione dell’assegno sociale è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: RESIDENZA Per avere diritto all’assegno sociale è necessario avere la cittadinanza italiana, la residenza effettiva ed abituale in Italia. Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno e residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni.
ANAGRAFICO Possono beneficiare dell’assegno sociale coloro che hanno compiuto i 65 anni e 3 mesi di età, per l’adeguamento all’aspettativa di vita, nel periodo 2013-2015. Negli anni 2016 e 2017 è richiesta l’età di 65 anni e 7 mesi e nell’anno 2018 l’età risulterà elevata a 66 anni e 7 mesi, secondo quanto stabilito dalla riforma prevista dalla manovra Monti.
REDDITUALE Altro requisito importante è l’assenza di redditi o possesso di redditi inferiori ad un determinato limite. L’importo dell’assegno sociale nel 2015 è fissato nella misura mensile di euro 448,52 corrisposto per 13 mensilità per una somma complessiva annuale di euro 5.830,76. La prestazione viene erogata in misura integrale solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepirà una cifra ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
La stessa formula vale anche nel caso in cui il richiedente sia coniugato ma in questo caso il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.661,52.
Se, invece, i limiti personali, quelli dell’eventuale coniuge, oppure la somma di entrambi, superano i limiti di legge, l’assegno sociale non spetta. In caso di soggetto ricoverato in istituti o comunità con retta a carico dell’interessato o dei suoi familiari che comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno sociale, l’assegno non subisce riduzioni. La riduzione è invece al 50% se il titolare è ricoverato con retta a totale carico degli enti pubblici, ed è del 25% quando la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari per un importo superiore alla metà della retta.
Ai fini della determinazione del diritto all’assegno sociale si considerano i seguenti redditi:
– redditi soggetti all’Irpef al netto della imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi da terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato ecc.).
– redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziale in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni di natura risarcitori pagate dallo Stato italiano o da stati esteri);
– pensioni ai ciechi, invalidi civili e sordomuti
– pensioni di guerra
– rendite vitalizie pagate dall’Inail
– pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
– redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (vincite da giochi, da pronostici ecc.);
– redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi
da Bot, ecc);
– assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile;
– l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.
L’assegno sociale spetta anche agli invalidi che siano stati riconosciuti tali con percentuale invalidante pari o superiore al 74% in un periodo antecedente al compimento del 65esimo anno di età. In questo caso i limiti di reddito sono gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano (Sent. Cass. 668/94) e si considerano soltanto i redditi personali (e non anche quelli del coniuge).
L’assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti non essendo una prestazione reversibile.
Come farne richiesta
Se in possesso dei requisiti come sopra descritti, la domanda per richiedere l’assegno sociale va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
•via internet dal portale Web dell’INPS (www.inps.it), avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN personale;
•via telefono, chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
•rivolgendosi ai patronati e a tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto. L’assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
di Adriana Lauri
AVVOCATO
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