Quando il coniuge passa a miglior vita: la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità è una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge. L’INPS, con circolare num. 132 del 27 giugno del 2001 ed in adempimento al prescritto art. 9 della legge 898 del 1970, ha stabilito che il diritto alla pensione di reversibilità è riconoscibile al coniuge divorziato a condizione che:
– il coniuge divorziato richiedente la pensione sia titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970, in altri termini, se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno (perchè tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto;
– il coniuge richiedente il beneficio pensionistico della reversibilità, non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio. E’ il caso di precisare che se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sè la perdita del diritto alla reversibilità;
– la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
L’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto. I giudici hanno chiarito definitivamente che l’arco di durata del “matrimonio” comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si verifica la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto con la separazione si configura una situazione di fatto che non incide su quella di diritto. Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se sussistono tutti i presupposti di legge e nei limiti dell’arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio). Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato.
La legge (n.74/1987) ha sancito il diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge, pertanto, la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.
L’INPS, in questo caso, non elargisce automaticamente la pensione, ma si rimette ad una specifica sentenza del Tribunale per la ripartizione delle quote della pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) che avviene in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno ed allo stato di bisogno dei singoli superstiti. Tanto è stato dichiarato altresì dalla Corte Costituzionale (N. 419/99) che, chiamata a valutare il criterio di legittimità costituzionale dell’articolo 9 succitato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha stabilito che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha voluto assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità.”
di Adriana Lauri
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