I parcheggi per disabili e la normativa in vigore
L’annosa questione dei parcheggi in città, vero e proprio punto nevralgico dell’esistenza di chiunque non possegga un posto auto, rischia di divenire un grosso problema laddove investa soggetti con disabilità, fisiche e/o visive, ed i soggetti chiamati a prendersene cura.
Al riguardo, non tutti sanno che il D.P.R 503/ 96 prevede che, per quel che concerne i parcheggi pubblici o privati, ogni 50 posti o frazione 1 debba essere riservato al disabile, per espresso dettato normativo. Tale disposizione potrebbe essere derogata per eccesso e non per difetto, ovvero statuendo un numero maggiore di posti spettanti ai disabili, pur sempre all’interno dello scaglione dei 50, versando in caso di deroga in peius in una palese violazione di legge. Tale riserva, tuttavia, non appare in grado di soddisfare la crescente domanda di posti auto destinati ai portatori di handicap e sovente, a causa dell’esiguità di posti riservati, un soggetto diversamente abile può vedersi costretto a parcheggiare la propria auto nelle strisce a pagamento, ai sensi della normativa vigente sul territorio. Come si intende, in un caso simile, regolata il rapporto contrattuale tra utente con disabilità ed Amministrazione?
La questione, già tempo fa, veniva portata all’attenzione del ministero competente. Nel 2006, la Direzione Generale del dipartimento infrastrutture e trasporti emanva una nota, la 6 febbraio 2006, con la quale veniva affrontata la questione della gratuità della sosta in caso di utenti, portatori di handicap con contrassegno regolarmente esposto, costretti a parcheggiare nelle aree a pagamento, in mancanza di spazi appositi. Stando al dettato di tale normativa, in tale ipotesi non si sarebbe potuta chiedere al soggetto diversamente abile il pagamento di alcuna somma, quasi a voler riversare di riflesso sull’Amministrazione l’onere di provvedere alla creazione di un numero maggiore di posti riservati a soggetti con evidenti difficoltà.
Come è noto, tuttavia, le amministrazioni comunali delle grandi città sono solite delegare la gestione delle aree delimitate a parcheggio a soggetti terzi, normalmente ditte esterne, demandate ad occuparsi di tutte le questioni inerenti all’utilizzo delle stesse, in particolar modo quelle di natura economica. Non sorprende, quindi, che nel marzo 2006 un’azienda di gestione, operativa in una grande città, abbia invocato sul punto l’intervento del Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento della nota, con conseguente parificazione degli utenti circa l’onere del pagamento sosta.
Il Tribunale amministrativo regionale, in accoglimento del gravame, si è pronunciato per l’annullamento della nota in oggetto : oggi, pertanto, i possessori del contrassegno di invalidità sono tenuti, come tutti gli altri utenti, al pagamento della sosta nelle aree delimitate da strisce a pagamento, senza alcuna deroga ad hoc.
Tale previsione, in uno alla mancanza di posti assegnati, rischia di compromettere ulteriormente il diritto, ancor più rafforzato nei soggetti affetti da disabilità, ad un’esistenza dignitosa ed assolutamente normale, posto che l’unica tutela immediata attualmente esistente è quella fornita dall’apposito contrassegno : ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 495/92, il soggetto invalido, con capacità di deambulazione ridotta, può richiederlo alla propria ASL competente, abilitandosi così alla circolazione in zone a traffico limitato ed al parcheggio gratuito nelle aree riservate di cui sopra.
di Simona Carandente
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