L’indennità di accompagnamento

E’ una prestazione che ha natura assistenziale e viene concessa a seguito di domanda dell’interessato, ai soggetti invalidi nella misura del 100% ai quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare o l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento non è vincolata a limiti di reddito ed è indipendente dall’età poiché lo scopo del legislatore degli anni ’80 fu quello di incentivare e sostenere il nucleo familiare a farsi carico dei soggetti minorati evitando il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMNDA
Può presentare domanda qualsiasi cittadino italiano e con residenza stabile ed attuale sul territorio nazionale, cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza o cittadino straniero extracomunitario legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno un anno che abbia qualsiasi menomazione fisica o psichica.
INCOMPATIBILITA’
Non è concessa l’indennità di accompagnamento agli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche a carico dello stato per i periodi di ricovero superiori a trenta giorni, ne a coloro che percepiscono una indennità analoga erogata per causa di servizio, lavoro o guerra.
Non osta alla concessione dell’indennità di accompagnamento, lo svolgimento dell’attività lavorativa (si pensi a coloro che possono svolgere un lavoro di intelletto pur stando sulla sedia a rotelle) ed è altresì compatibile con la fruizione della pensione di invalidità civile, inabilità ordinaria e indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (è il caso dei soggetti pluriminorati).
La prestazione assistenziale, viene erogata anche ai detenuti.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Come per la domanda di invalidità civile, è necessario rivolgersi ad un medico certificatore presente nell’elenco “INPS medici certificatori invalidità civile”; questi, ha il compito di inviare all’INPS per via telematica la richiesta del riconoscimento di invalidità civile da parte del richiedente e al contempo deve rilasciargli la ricevuta di trasmissione. Con la ricevuta di trasmissione del certificato medico telematico, il presunto invalido deve, rivolgendosi a Caf e Patronati, Associazioni di categoria o in alternativa se dispone di Pin dispositivo Inps, inoltrare telematicamente la domanda all’Inps. Una volta compiuto questo “iter”, il richiedente verrà convocato a visita medico-legale dall’Inps all’esito della quale, invierà all’istante, a mezzo raccomandata, il verbale contenente il giudizio sanitario.
QUANDO E QUANTO SPETTA
In caso di esito positivo, il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e viene corrisposta per dodici mensilità. Per l’anno 2016, l’importo è pari ad euro 512,34. I titolari di indennità di accompagnamento devono presentare annualmente, entro il 15 febbraio, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante il mancato ricovero o l’eventuale ricovero in strutture a carico dello stato.
DISCIPLINA PER I MINORENNI
Per i minori di anni 18 che fruiscono della indennità di accompagnamento, il legislatore ha previsto che a far data dal 25 giugno 2014, al compimento della maggiore età, venga riconosciuta automaticamente la pensione di invalidità civile equiparandoli ai maggiorenni totalmente inabili. La pensione di invalidità, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, viene riconosciuta senza necessità di presentare domanda amministrativa e in assenza di ulteriori accertamenti sanitari, gravando in capo al beneficiario, l’obbligo di presentare tempestivamente all’Inps il modello amministrativo predisposto dall’ente erogatore, attestante il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
di Adriana Lauri
AVVOCATO
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