Le principali novità in materia di esecuzione immobiliare
Sul solco già tracciato dalle precedenti riforme, il legislatore con il d.l. 27 giugno 2015 n 83 (convertito con modifiche nella legge 132/2015 ) ha modificato, innovandole, le norme in tema di espropriazione immobiliare con finalità di evidente accelerazione della esecuzione forzata. In questa ottica è stato ridotto a 60 gg il termine posto a carico del creditore procedente per il deposito della certificazione ipotecaria prevista dall’art. 567 CPC. È’ stato altresì modificato l’articolo 569 CPC in tema di ordinanza di vendita applicabile anche alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto. L’intervento normativo sempre in tema di accelerazione dei termini di vendita, prevede così innanzitutto che nei quindici giorni successivi al deposito della documentazione ipocatastale il Giudice della esecuzione debba nominare l’esperto che presterà giuramento direttamente in cancelleria . Si evita così la comparizione innanzi al Ge con evidente accelerazione dei tempi. È stato poi modificato anche il terzo comma dell’articolo 569 CPC con la previsione che il Ge dovrà fissare unicamente un termine entro il quale potranno essere presentate le offerte di acquisto ex art 571 CPC ( vendita senza incanto) . In buona sostanza è stato modificato il precedente impianto che prevedeva la doppia vendita (senza incanto- incanto) prevedendosi che all’incanto si giunga soltanto qualora si ritenga che il bene possa essere aggiudicato ad un prezzo superiore alla metà del valore di stima fissato dall’arte 568 CPC. Nella norma di nuovo conio di particolare importanza appare la previsione che il prezzo di aggiudicazione possa essere versato ratealmente dall’aggiudicatario entro il termine massimo di dodici mesi. Nell’ottica di accelerazione e di maggiore possibilità di accesso alle aste, la legge 132/2015 ha modificato anche l’art.173 quinquies disp. prevedendo due novità. La prima riflette la possibilità di prestare la cauzione mediante sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari o postali. In tali ipotesi l’accredito dovrà essere effettuato entro cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’altra importante novità e’ la possibilità che la cauzione venga rilasciata anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta da Banche, società assicuratrici o intermediari finanziari di cui al T.u. Bancario. Parallelamente è stato modificato anche l’art 571 CPC prevedendosi la possibilità della presentazione di offerte inferiori entro i limiti di un quarto rispetto al valore del bene come determinato nella ordinanza di autorizzazione alla vendita. Nella vecchia formulazione era invece previsto che l’offerta era inammissibile se inferiore al valore di stima. Di nuova formulazione e’ pure l’articolo 572 CPC nel prevedere -coerentemente con la nuova struttura del processo esecutivo immobiliare- la possibilità di accogliere la offerta di acquisto se la stessa è pari o superiore al prezzo di vendita e che in ipotesi di offerta inferiore di un quarto il giudice può far luogo alla vendita quando ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 CPC. Significativo appare anche la modifica del testo dell’articolo 573 CPC in ordine alla gara tra gli offerenti oggi prevista come invito necessario da parte del giudice sulla offerta più alta. In mancanza di adesioni il Giudice – in ipotesi di assenza di offerte di assegnazione ex art. 588 CPC – è tenuto valutare la migliore offerta qualora non ritenga di poter conseguire un prezzo migliore con una nuova vendita. La novità introdotta dalla norma e più volte sollecitata dalla dottrina è che il giudice – al fine della valutazione della migliore offerta dovrà tenere conto del complesso degli elementi che rendono l’offerta più solida ed appetibile per la procedura rispetto alle altre. Ulteriore ed importante novità riguarda l’art 574 CPC quanto alla possibilità di consentire all’aggiudicatario che ne faccia richiesta la immissione in possesso dell’immobile in ipotesi di autorizzazione al pagamento rateizzato del prezzo di aggiudicazione. Lo spirito della norma è quello di allargare quanto più possibile la platea dei conditores permettendo così un più facile accesso al sistema delle aste. La norma prevede che è possibile richiedere la immissione nel possesso del bene in maniera anticipata rispetto all’integrale pagamento del prezzo mediante rilascio di fideiussione emessa a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di decadenza di cui allo att. 587 CPC, a sua volta modificato con la previsione della decadenza dell’aggiudicatario in ipotesi di mancato pagamento del prezzo rateizzato e della confisca delle rate pagate a titolo di multa. È’ stato infine modificato l’art. 591 bis CPC nella parte in cui prevede quasi obbligatoria la delega delle operazioni di vendita ai professionisti delegati a meno che il Giudice non ravvisi la esigenza di procedere direttamente alle operazioni a tutela degli interessi delle parti. La ratio della riforma appare evidentemente informata a favorire il più possibile la efficienza della esecuzione forzata per la veloce e concreta soddisfazione delle ragioni del creditore. Tuttavia non può non evidenziarsi la circostanza per la quale le nuove norme vanno ad essere applicate anche alle procedure in corso con la necessità dei correttivi del caso. In definitiva l’impianto è volto ad una veloce liquidazione del bene pignorato in parallello con l’effettivo valore di mercato dello stesso da una parte, consentendo però al debitore la possibilità del beneficio della rateazione in 36 mesi (in luogo di quello precedente di 18 mesi) in ipotesi di conversione del pignoramento.
ERMANNO RESTUCCI
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