La legge tutela il lavoratore invalido
Il legislatore italiano ha riservato una particolare tutela al lavoratore che nel corso della vita lavorativa possa subire una riduzione della capacità di lavoro a causa di infermità sopravvenuta. In particolare, a sostegno e tutela di un improvviso stato di bisogno e disagio economico del lavoratore, la legge 222 del 1984 ha previsto due prestazioni economiche: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità. L’assegno ordinario di invalidità viene erogato dall’Inps a favore del lavoratore invalido parziale che ne faccia domanda: “si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (ossia oltre il 66%).La concessione della prestazione è subordinata inoltre alla sussistenza del requisito contributivo, è necessario pertanto che il lavoratore (dipendente o autonomo) abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni) nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda. L’assegno di invalidità ordinaria, non è una pensione vera e propria, poiché decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha validità triennale rinnovabile, previo accertamento del solo requisito sanitario, per altre due volte (ciascuna per tre anni) su domanda dell’interessato da effettuarsi nei sei mesi precedenti la data di scadenza del triennio. Dopo il terzo riconoscimento, l’assegno ordinario diventa definitivo. Al compimento dell’età pensionabile ed in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi necessari, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’importo dell’assegno ordinario non è fisso e uguale per tutti i richiedenti poiché dipende dal reddito prodotto dal beneficiario, esso infatti non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, dipendente o autonoma, tuttavia si osservano le regole sul cosiddetto “cumulo”. In presenza di redditi da lavoro fino a quattro volte il trattamento minimo annuo, l’assegno di invalidità viene corrisposto senza riduzione, nel caso in cui il reddito superi quattro volte il trattamento minimo annuo, l’assegno subisce una riduzione del 25% e arriva fino al 50% nel caso in cui il reddito prodotto sia superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo. L’assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con l’eventuale rendita erogata dall’Inail e concessa per lo stesso evento. Qualora l’importo dell’assegno di invalidità risulti superiore a quello della rendita Inail, viene pagata solo l’eventuale eccedenza. Inoltre l’assegno non è reversibile. Al contrario dell’assegno appena citato, la pensione di inabilità è una prestazione economica che ha carattere permanente, una volta concessa è definitiva. Anch’essa viene erogata a domanda del lavoratore interessato che abbia i versato i contributi all’Inps per almeno cinque anni di cui 156 settimane nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In caso di titolare di assegno di invalidità ordinaria, il requisito contributivo è automaticamente perfezionato. Ai lavoratori in possesso di più periodi di contribuzione versati in diverse gestioni, la pensione di inabilità viene liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione, applicando il “cumulo contributivo”. Hanno diritto al conseguimento della pensione di inabilità, tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che in possesso della contribuzione appena descritta, si trovino nell’assoluta e permanete impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si richiede pertanto una invalidità nella misura del 100%. La domanda di pensione di inabilità, come quella per l’assegno di invalidità ordinaria, va presentata telematicamente all’Inps avvalendosi di un PIN personale o a mezzo patronati o intermediari autorizzati e va corredata da una certificazione medica (SS3). L’Inps provvede alla convocazione e allo svolgimento delle indagini mediche a mezzo di commissioni specializzate e provvede alla notifica dell’esito circa l’ammissione o il rigetto della domanda. Avverso il rigetto della domanda il lavoratore che ritiene di essere in possesso dei requisiti per usufruire dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità può presentare ricorso inoltrandolo telematicamente all’Inps entro novanta giorni corredato dalla documentazione sulla quale intende fondare le proprie pretese.
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