Invalidi civili, cosa dice la legge
Lo scorso mese vi ho scritto della principale legge di riferimento in tema di invalidità civile, la legge 118 del 30.3.1971, che nel tempo il legislatore ha modifcato al fine di adattarla alle sopravvenute esigenze dell’invalido.
Una importante innovazione nel settore si è avuta con il Decreto Legge del 24 giugno 2014, num. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge dell’11 agosto 2014, n. 114 che al comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Nello specifico, la norma disciplina tutti i casi in cui, l’Inps riconosca la prestazione assistenziale per periodi limitati, disponendo all’interno del verbale sull’accertamento delle invalidità civili, un termine per la “revisione” dello stato invalidante. In questo caso, l’invalido, prima della legge num. 114/14, era costretto a ripetere tutto l’iter amministrativo con aggravio a suo carico di spese economiche e di disagi burocratici che comportavano spesso il blocco della pensione o dell’assegno di invalidità dovuto ai ritardi nell’accertamento da parte delle commissioni ASL o Inps.
Sulla questione è intervenuto il legislatore che nell’agosto dello scorso anno, ha approvato una importante norma con l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.
Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento. La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore dell’invalido: nel caso in cui sia prevista rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Con la circolare num. 10 del 2015, avente ad oggetto le semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione dell’invalido, l’INPS ha stabilito la propria competenza esclusiva, pertanto, non solo convoca a visita l’invalido in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita. In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò deriva il vantaggio per l’invalido di vedere ridurre tempi burocratici necessari per conoscere l’esito della revisione, non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. L’articolo 25 (comma 5) della legge 114/2014 ha legiferato anche in materia di prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza.
In particolare, il minore, titolare di indennità di frequenza che non vuole perdere la continuità della propria prestazione assistenziale, deve presentare una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in tal caso, ottiene in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, la prestazione erogabile all’invalido maggiorenne. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, a beneficio dei minori – già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell’art. 25)– in occasione del raggiungimento della maggiore età, è prevista la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni.
Adriana Lauri – Avvocato
Commenti
No Banner to display
“Ponte di via S. Giacomo dei Capri: i soldi ci sono”
Aldo Masullo riceve la cittadinanza onoraria
Napoli Comics chiude i fumetti perdono la casa
Dai principi di Santobono all’Ospedale pediatrico
La moda al Vomero indossa il nastro rosa in favore dell’ Airc.