Invalidi civili, cosa dice la legge
Ai sensi della legge numero 118 del 30.3.1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.Può presentare domanda di visita di accertamento d’invalidità civile qualsiasi cittadino italiano e con residenza sul territorio nazionale, cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza o cittadino straniero extracomunitario legalmente soggiornante nel territorio dello Stato che abbia qualsiasi menomazione, al fine di ottenere una prestazione assistenziale previa verifica da parte degli enti preposti dei necessari requisiti socio-economici.Tuttavia, per poter inoltrare domanda di riconoscimento della invalidità civile, è necessario rivolgersi ad un medico certificatore presente nell’elenco “INPS medici certificatori invalidità civile”; questi, ha il compito di inviare all’INPS per via telematica la domanda di riconoscimento di invalidità da parte del richiedente e al contempo deve rilasciargli la ricevuta di trasmissione. Con la ricevuta di trasmissione del certificato medico telematico, il presunto invalido deve, rivolgendosi a Caf e Patronati, Associazioni di categoria o in alternativa se dispone di Pin dispositivo Inps, inoltrare telematicamente la domanda all’Inps. Una volta compiuto questo “iter”, il richiedente verrà convocato a visita medico-legale dalla Commissione Medica ASL, che verifica e controlla la domanda ed effettua gli accertamenti sanitari. A conclusione degli accertamenti (entro il termine massimo di 120 giorni dalla data della domanda), sarà l’Inps ad inviare all’istante, a mezzo raccomandata, il verbale contenente l’esito della visita, con la relativa percentuale di invalidità riconosciuta in sede di visita medica.La percentuale attribuita dalla competente Commissione è molto importante, poiché in relazione ad essa, saranno attribuiti specifici benefici, ed infatti: con percentuale pari al 33,33%: spetta il riconoscimento dello status di invalido civile e agevolazioni per l’acquisito di protesi ed altri strumenti medici;
– Percentuale invalidità riconosciuta al 46% per persone dai 18 ai 55: spetta iscrizione al collocamento obbligatorio nelle cd. categorie protette ai sensi della Legge 68/1999,
– Percentuale invalidità riconosciuta a 51%: spettano anche congedi per cure,
Percentuale invalidità riconosciuta al 67%: spetta anche l’esenzione ticket sanitario,
– Percentuale invalidità riconosciuta al 74%: spetta anche l’assegno mensile dai 18 anni ai 65 anni,
– Percentuale invalidità riconosciuta al 100%: spetta pensione inabilità.
Infine, ai minorenni riconosciuti “minori con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell’età”: spetta l’indennità mensile di frequenza.
I tipi di pensione, indennità e assegno di invalidità civile INPS variano pertanto, a seconda dell’età, della percentuale di invalidità riconosciuta e dal reddito, ed infatti: coloro che sono stati dichiarati invalidi nella misura che va dal 74% al 99% possono ricevere l’assegno mensile di assistenza, ma è necessario che siano iscritti nelle liste di collocamento speciale per gli invalidi, che abbiano un reddito per l’anno 2015, inferiore a 4.805,19 ed un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. In tal caso l’importo spettante sarà di euro 279,75 per 13 mesi. Per il richiedente riconosciuto invalido nella misura del 100% con età ricompresa tra i 18 e i 65 anni e che abbia un reddito, per l’anno 2015, non superiore ad euro 16.532,10, percepirà una pensione di 279,75 euro per 13 mesi. Nel caso in cui al cittadino non sia stato riconosciuto uno stato invalidante tale da consentire il godimento dei benefici derivanti dalla invalidità civile, gli è concessa comunque la possibilità di presentare ricorso nel termine di sei mesi dal ricevimento del verbale sull’accertamento della invalidità. A tal proposito, a far data dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare una richiesta di accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria. In sostanza l’invalido, insoddisfatto dell’esito della procedura amministrativa, assistito da un avvocato, deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis del codice di procedura civile, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa avanzata all’Inps. L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi (è possibile presentare una nuova domanda in sede amministrativa). Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso la cancelleria dello stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Adriana Lauri – avvocato
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