Cane che abbaia…diritti e doveri dei proprietari
è irragionevole e insensato aspettarsi che il cane non abbai mai. Tuttavia, alcuni cani abbaiano in modo eccessivo. La Corte di Cassazione è stata più volte chiamata ad esprimersi sulla questione, specie ora che la più recente riforma del condominio ha espresso il divieto, per i regolamenti (salvo quelli approvati all’unanimità) e le assemblee, di vietare ai proprietari degli appartamenti la possibilità di detenere animali in casa.
L’argomento da esaminare riguarda la soglia di rumore oltre la quale il latrato del cane è vietato. La legge non fornisce delle indicazione precise sulla soglia di decibel oltre la quale l’abbaiare del cane è vietato, né indica un orario in cui è consentito farlo o osservare il silenzio.
Il codice civile si limita a stabile che i rumori possono essere vietati solo se superano la soglia della “normale tollerabilità”, un termine volutamente generico proprio per tenere conto della diversa condizione dei luoghi. In una zona periferica o di campagna, per esempio, dove il rumore di fondo è scarso, la “normale tollerabilità” sarà più bassa e, dunque, risulterà più facile da percepire (e anche più molesto) un lieve rumore rispetto, invece, a un centro urbano dove il chiasso delle auto e del sovraffollamento copre anche i rumori più evidenti. Inoltre, il limite di tollerabilità varia da un luogo all’altro e quindi da un’ora diversa anche a seconda di come viene intesa dalla coscienza sociale. Così anche per stabilire il limite della tollerabilità delle immissioni, è necessario compiere una valutazione con riguardo al caso concreto e far riferimento, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio (ossia prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni) e, dall’altro, alla situazione locale. La giurisprudenza, per la valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, utilizza il cosiddetto criterio comparativo: in pratica, viene preso a riferimento il rumore di fondo della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. In particolare, secondo la giurisprudenza, il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel. Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.
AZIONE CIVILE
Nei casi in cui un cittadino ritiene di subire una lesione dei suoi diritti a causa di un rumore e quindi di un’immissione acustica, può esercitare un’azione legale di carattere civile per chiederne il risarcimento.
Nel caso in cui il giudice adito riterrà sussistente la lesione del diritto a causa dal rumore, al responsabile civile verrà ordinato di adottare le misure necessarie al fine di porre in essere la cessazione del rumore molesto, inoltre può subire la condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale (ad es. morale).
AZIONE PENALE
Un cittadino può esperire anche un’azione penale, ma soltanto nel caso in cui, il latrato del cane che supera la normale tollerabilità, è tale da arrecare disturbo ad un numero indefinito di persone (ad esempio un cane che abbaiano disturba un intero quartiere impedendogli il sonno notturno). Il reato infatti è previsto a tutela della quiete e tranquillità pubblica, pertanto alcuna azione penale può essere esercitata a tutela di un unico soggetto che si ritiene disturbato da immissioni acustiche.
Nel caso in cui il giudice del tribunale penale ritiene sussistente il reato di disturbo alla quiete pubblica, al proprietario del “cane disturbatore” può essere inflitta una condanna fino a due mesi di carcere. Insomma, per accertare la sussistenza del reato di disturbo del riposo delle persone è prima necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tale da arrecare fastidio, in generale, la quiete pubblica, e non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone. In buona sostanza, il momento in cui si passa dall’illecito civile (per le immissioni rumorose, con conseguente risarcimento del danno) a quello penale (disturbo del riposo e della quiete, con relativa pena) è valutare la quantità, ovvero il numero di persone molestate: una o poche specificamente individuate nel primo caso, molte e indeterminate nel secondo. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 19 febbraio 2015, n. 7392)
Alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, il padrone dell’animale, non può, certo, impedire al cane di abbaiare, ma deve fare di tutto perché ciò non avvenga negli orari di riposo e, soprattutto, in modo tale da arrecare molestie al vicinato.
Il proprietario del cane o colui che ne ha la custodia, deve tenere un comportamento diligente e scrupoloso onde evitare di arrecare molestia ai proprietari limitrofi. Questo significa evitare di lasciare l’animale da solo se ciò disturba il quadrupede e lo rende nervoso.
Ad ogni modo, la tutela civile o penale scatta anche se il titolare del cane non ha colpa. Il cane che abbaia frequentemente durante la notte è di per sé motivo di disturbo per la quiete pubblica.
Secondo la Cassazione, la presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile.
ADRIANA LAURI
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