(ANF) L’ASSEGNO DI VEDOVANZA
L’assegno di vedovanza, detto anche assegno nucleo familiare, è una prestazione a sostegno del reddito corrisposta dall’Inps ai titolari di pensione di reversibilità da lavoro che risultino totalmente inabili al lavoro e che abbiano determinati requisiti reddituali.
Si tratta di un assegno familiare corrisposto, anche alla famiglia mononucleo, consistente in un aumento mensile della pensione spettante sia alla pensionata vedova che al vedovo. Tale diritto trova la sua fonte in una pronuncia della Corte di Cassazione che con sentenza num. 7668/96, ha affermato che l’assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell’art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. L’Inps ha dettato le regole a seguito di una accesa disputa sul riconoscimento dell’ANF al coniuge superstite in assenza di figli minori, disponendo di accogliere le domande giacenti nei limiti della prescrizione quinquennale, in presenza dei requisiti previsti della legge.
VL’Inps ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell’età, saranno convocati a visita medica, perché dopo i 65 anni, per legge, non si può più attribuire un punteggio all’invalidità, ma si può solo definire il grado: lieve, medio-grave o grave. Se il grado è grave equivale all’invalidità al 100%. Chi ha questo riconoscimento, automaticamente ha diritto all’assegno a nucleo familiare. Lo stesso vale per chi ha l’accompagnamento: questa condizione dà diritto anche al beneficio dell’assegno.
L’istanza per beneficiare dell’assegno di vedovanza deve essere inoltrata telematicamente all’Inps a mezzo di Caf e/o patronati autorizzati o utilizzando il Pin
La domanda all’Inps per ottenere l’assegno al nucleo familiare è gratuita. Ai fini del diritto e della misura degli ANF conta il reddito familiare costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei componenti il suo nucleo familiare.
Il reddito da considerare è quello dell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno .
Per il periodo 1/7/2016- 30/6/2017 si fa riferimento ai redditi del 2015) pertanto gli importi da di riferimento saranno i seguenti:
– Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
-Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
– Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari.
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