Il pignoramento degli autoveicoli alla luce della recente riforma
La legge 132/2015, intervenendo in ordine anche alle procedure esecutive, ha modificato anche l ‘art. 521-bis del codice di procedura civile. Già la precedente riforma (risalente al 2014: legge di conversione n. 162/2014), con la possibilità della ricerca telematica dei beni intestati al debitore, appariva tesa e volta a semplificare il pignoramento dei veicoli (auto, moto, ecc.), da parte del creditore, risolvendosi in una sorta di fermo dei mezzi di proprietà del debitore. L’art. 521-bis introdotto dal d.l. n. 132/2014, aveva delineato, infatti, una procedura, ( innovativa rispetto a quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari) più semplice ed efficace a mente della quale il pignoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi dovesse eseguirsi (esclusivamente) mediante notificazione al debitore di un atto, contenente gli estremi del mezzo da sottoporre all’esecuzione, l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., nonché l’intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà, all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (sia esso domicilio, dimora o sede) del debitore.
Da momento della notifica del pignoramento alla consegna del mezzo (e dei relativi titoli) all’Ivg, il debitore era costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori (senza diritto ad alcun compenso), mentre dalla consegna la custodia era assunta dall’Istituto Vendite competente per territorio, che lo comunicava nell’immediatezza, al creditore pignorante.
Nella ipotesi,assai frequente, per la quale il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non avesse provveduto ad ottemperare all’obbligo di consegna, gli organi di polizia erano abilitati tenuti ad a procedere al ritiro dei documenti (carta di circolazione, proprietà, ecc.) consegnando il tutto all’Ivg competente. Onere del creditore, ricevuto l’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario, era la trascrizione nei pubblici registri, depositando, entro il termine perentorio di 30 giorni (a pena di inefficacia del pignoramento) dalla comunicazione, nella cancelleria del tribunale, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La recente legge 132/2015 ha modificato l’art. 521 bis cpc nei termini che seguono, prevedendo che il pignoramento dei mezzi del debitore, oltre che con le forme previste dall’art. 518 c.p.c. ( pignoramento mobiliare) possa eseguirsi anche con la procedura ad hoc delineata dalla precedente riforma, von la possibilità però che il ritiro dei mezzi pignorati e dei relativi documenti da parte degli organi di polizia che ne accertano la circolazione, è subordinato all’eventuale rinvenimento dei beni. Rimane invariato il ruolo di custode del debitore, prima (fino al momento della consegna del bene e degli accessori) e dell’Ivg dopo, che però in ordine alla competenza, potrà essere, quello “più vicino” e non più quello del luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore, nonché l’obbligo dell’ufficiale giudiziario di consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché si possa procedere alla relativa trascrizione una volta eseguita l’ultima notificazione.
Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario il creditore dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, al fine di consentire al cancelliere la formazione del fascicolo dell’esecuzione.
Rispetto al precedente testo l’attuale art. 521-bis contiene inoltre un nuovo sesto comma con la previsione ( in deroga all’art. 497 c.p.c.) del termine di 45 giorni per proporre istanza di assegnazione o di vendita da parte del creditore, decorrenti dal deposito della nota di iscrizione a ruolo. La lettura della norma così come modificata induce a ritenere che il legislatore abbia cercato di rimediare alle lacune esistenti in ordine al pignoramento a suo tempo introdotto dall’articolo 521 bis c.p.c., che hanno dato atto ad alcune pronunce di estinzione anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. per il caso di mancata consegna del mezzo all’I.V.G. nonostante l’avvenuto deposito dell’istanza di vendita.
In sostanza, quindi, si potrà ora scegliere a quale forma di pignoramento ricorrere, se quella “tradizionale” ( mobiliare) , o quella, invece, solo recentemente introdotta.
Non senza aggiungere che tale possibilità non pare possa considerarsi essere mai venuta meno in quanto gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi sono, infatti, beni mobili registrati e quindi In base a tale loro natura dovrebbe quindi potersi opinare che le forme di pignoramento già prima della L. 6 agosto 2015, n. 132 fossero (anche) quelle previste dagli artt. 513 e ss. c.p.c. In tale lettura l’inciso (“oltre”) della nuova norma può essere letto come chiarificazione ed interpretazione del fatto che quella prevista dall’originario testo dell’art. 521 bis c.p.c. non era che una possibilità offerta al creditore procedente e non l’unica forma di pignoramento ammessa per gli autoveicoli. Nonostante la innovazione normativa abbia ora a disposizione ben due forme di pignoramento non sembra possa dirsi che siano state superate le difficoltà collegate al mancato reperimento dei beni e alla non prevista possibilità di trascrivere il pignoramento (per la forma tradizionale). L’introduzione del previgente testo dell’art. 521 bis c.p.c. ha quindi probabilmente inteso fornire una possibile soluzione in grado di ovviare a tale ipotesi e consentire quindi (almeno) la trascrizione del pignoramento, la cui funzione è duplice: da un lato quella di pubblicità notizia diretta ai creditori del debitore esecutato e dall’altro, soprattutto, la funzione di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gli eventuali atti traslativi e costitutivi di diritti sul bene pignorato ( vendita o iscrizione di ipoteca) che fossero compiuti o subiti dal debitore dopo la trascrizione del pignoramento. Appare cosi’ possibile leggere il nuovo inciso del primo comma dell’art. 521 bis c.p.c. (“Oltre”) come se preveda che le due modalità possano essere non distinte ma anzi complementari; pertanto, una volta che si sia pignorato il bene con le forme dell’art. 521 bis c.p.c. sia ancora possibile procedere alla sua successiva apprensione/pignoramento, nelle forme di cui all’art. 518 c.p.c., ove si sappia ove rinvenirlo.
ERMANNO RESTUCCI – DIRITTO E DIRITTI
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