CONDOMINIO E VIDEOSORVEGLIANZA
La legge 220/2012 ha introdotto nel codice civile un articolo molto significativo, vale a dire il 1122-ter.
Tale articolo pone fine ad una serie di diatribe giurisprudenziali e colma un enorme vuoto normativo presente fino al 2012 in ordine alla possibilità di installare un impianto di videosorveglianza all’interno del Condominio.
Il sopracitato articolo recita: “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo
1136” (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Di seguito l’iter da seguire per poter procedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza:
1) Convocazione di una riunione condominiale con il seguente punto all’ordine del giorno: “Installazione di impianto di videosorveglianza. Valutazione dell’Assemblea e delibere conseguenti”.
La delibera dovrà indicare la tipologia di impianto che si richiede (dvr o nvr, numero preciso e risoluzione delle videocamere), e le videocamere dovranno inquadrare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE aree condominiali, quindi portone, androne, scale, cortile, senza mai inquadrare né aree private (porte di accesso ai singoli appartamenti, balconi) né zone di pubblico transito.
Il registratore dovrà inoltre essere custodito in apposito box in ferro, le cui chiavi di apertura dovranno essere conservate dall’Amministratore.
2) Successivamente a tale delibera l’Amministratore avrà l’obbligo di eseguire, così come previsto dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali emanate in data 29.01.2020 dall’European Data Protection Board, un’analisi dei rischi dell’impianto di videosorveglianza, vale a dire un documento, solitamente elaborato da un’azienda specializzata nel diritto privacy, che stabilisca
l’impatto dell’impianto sulla privacy dei condomini.
3) Ove mai tale analisi avesse esito positivo, l’Amministratore potrà procedere alla convocazione di una ulteriore assemblea condominiale ponendo all’ordine del giorno il seguente punto: “Impianto di videosorveglianza a servizio del fabbricato. Disamina dell’analisi dei rischi di tale impianto elaborata dalla – – – – – – – (nome società). Disamina dei preventivi di spesa che perverranno
in riunione per la fornitura ed installazione di tale impianto sulla base della precedente delibera assembleare. Scelta della ditta a cui affidare l’appalto nonché la manutenzione dell’impianto, nonché la qualifica di sub-responsabile in relazione ad alcuni adempimenti privacy (accesso e download dei video).
Valutazione dell’Assemblea e delibere conseguenti”.
4) Una volta assunta la relativa delibera, l’Amministratore, ove mai fosse presente un dipendente (custode, secondino), dovrà inviare apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Ottenuta tale autorizzazione, l’Amministratore potrà fare iniziare i lavori di installazione dell’impianto.
E’ importante precisare che, sulla base di quanto previsto dal GDPR e dal Garante della privacy, le immagini dovranno essere conservate dalle 24 alle 72 ore, limite massimo in considerazione dei giorni festivi.
Altro aspetto molto importante è quello informativo. Di fatti vi sono due ulteriori obblighi a carico dell’Amministratore.
Il primo è quello di rendere disponibile e facilmente visibile all’interno dello stabile l’apposita informativa in materia privacy circa l’impianto di videosorveglianza.
L’altro obbligo (sempre introdotto dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali emanate in data 29.01.2020 dall’European Data Protection Board) consiste nell’installazione dei cartelli di segnalazione di ogni videocamera, che dovranno riportare un’informativa breve in materia privacy e dovranno avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Tali cartelli dovranno essere posizionati all’altezza degli occhi, prima del raggio di azione di ogni singola telecamera, e dovranno essere visibili anche di notte.
di Marco Abbate diritto e amministrazione condominiale
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