LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Capita, sovente, che i condomini decidano di sfiduciare l’Amministratore del proprio Condominio. Il procedimento di revoca, a cui deve seguire la nomina di un nuovo Amministratore, è il seguente. E’ conveniente che le deliberazioni, per ragioni di opportunitĂ , vengano adottate in seconda convocazione. Segnalo che l’art. 1129 c.c. prevede che “l’amministratore (…) può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea”. 1) Preliminarmente, i condomini devono richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria all’Amministratore in carica. Ciò deve avvenire seguendo il disposto dell’art. 66 disp. att. c.c. , che prevede che “l’assemblea (…) può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”. I condomini dovranno indicare all’Amministratore il preciso ordine del giorno che vogliono trattare (REVOCA DELL’ATTUALE AMMINISTRATORE. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE ED INVIDIUAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO) ed una data entro la quale dovrĂ tenersi la riunione. L’Amministratore è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni ricevute. Nel caso in cui l’Amministratore non dovesse dare seguito alla richiesta ricevuta entro 10 giorni, i condomini potranno autoconvocarsi. La riunione potrĂ tenersi anche se l’Amministratore in carica non è personalmente presente all’adunanza. 2) Convocata la riunione, la revoca dell’Amministratore dovrĂ avvenire con apposita delibera che, ai sensi dell’art. 1136, comma 4 c.c. , deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino la metĂ del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). 3) Revocato l’Amministratore, l’Assemblea deve contestualmente nominare un sostituto con la stessa maggioranza di cui al punto 2. SarĂ cura di quest’ultimo notificare all’Amministratore revocato la delibera assembleare di cui al punto 2), ed intimargli la consegna di tutta la documentazione condominiale (ex art. 1129 c.c.). Nel caso in cui non venisse nominato un nuovo Amministratore, quello “non gradito” rimane in carica con tutti i poteri in regime di “prorogatio imperii”.
Marco Abbate
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